Sicurezza sul lavoro e infortuni: la responsabilità civile del datore di lavoro Cass. n. 12201/2011
ha natura contrattuale, poiché il contenuto del contratto individuale di lavoro è integrato per legge (1) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.Come da giurisprudenza sul tema (2) il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro deve essere posta negli stessi termini nel citato articolo 1218 c.c.Da ciò la conseguenza che il prestatore di lavoro dovrà aver cura di allegare e di provare l’esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e il nesso causale di questo con la prestazione.Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà provare che il danno è, invece, dipeso da una causa a lui non imputabile, e, quindi, di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, apportando ogni misura al fine di evitare il danno.
Nella decisione in oggetto viene precisato come le norme dettate in tema di infortuni sul lavoro, per quanto concerne la prevenzione degli stessi, sono tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose e dirette alla tutela del prestatore non solo dagli incidenti derivanti dalla disattenzione dello stesso, ma anche da quelli che siano ascrivibili ad imperizia, imprudenza o negligenza dello stesso.Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio avvenuto, sia nel caso di omissione delle adozioni della misure di protezione, sia nel caso di mancanza nella vigilanza delle citate misure.
ha natura contrattuale, poiché il contenuto del contratto individuale di lavoro è integrato per legge (1) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e
block2:lo inserisce nel sinallagma contrattuale.Come da giurisprudenza sul tema (2) il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro deve essere posta negli stessi termini nel citato articolo 1218 c.c.Da ciò la conseguenza che il prestatore di lavoro dovrà aver cura di allegare e di provare l’esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e il nesso causale di questo con la prestazione.Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà provare che il danno è, invece, dipeso da una causa a lui non imputabile, e, quindi, di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, apportando ogni misura al fine di evitare il danno.
lo inserisce nel sinallagma contrattuale.Come da giurisprudenza sul tema (2) il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro deve essere posta negli stessi termini nel citato articolo 1218 c.c.Da ciò la conseguenza che il prestatore di lavoro dovrà aver cura di allegare e di provare l’esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e il nesso causale di questo con la prestazione.Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà provare che il danno è, invece, dipeso da una causa a lui non imputabile, e, quindi, di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, apportando ogni misura al fine di evitare il danno.
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